STATUTO ASSOCIAZIONE 

TITOLO I – FINALITA’ E SCOPI 

Art. 1) E’ costituita con sede in Capraia e Limite (FI), via  Picchiotti n. 5/C, l’associazione culturale che assume la  denominazione di “Gruppo Fotografico Limite” e la durata fino  al 31/12/2050

La sede potrà essere trasferita soltanto nell’ambito del comune di Capraia e Limite. 

Art. 2) L’associazione non ha fini di lucro, è apolitica, è centro permanente di attività associativa a carattere  volontario e democratico e si rivolge a tutti coloro che sono appassionati di fotografia e/o che vogliono diffondere la  cultura fotografica. In particolare l’associazione ha lo  scopo: 

  1. di promuovere qualsiasi iniziativa che possa facilitare ed  incrementare l’attività degli appassionati della fotografia e contribuire, con i mezzi ed i complessi tecnici a  disposizione, allo studio ed alla risoluzione dei problemi concernenti tali attività;  
  2. di organizzare conferenze, proiezioni, mostre fotografiche, discussioni, lezioni e manifestazioni varie, atte a diffondere  la cultura fotografica.  

L’associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi fissati nel presente statuto,  nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi  fissati o comunque attinenti ai medesimi.  

TITOLO II – SOCI 

Art. 3) Il numero dei soci è illimitato. All’associazione possono aderire le persone fisiche maggiorenni, le persone  giuridiche, gli enti e le associazioni che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. 

I soci si dividono in: 

  1. soci fondatori: tutti coloro che risultano tali all’atto costitutivo dell’associazione; 
  2. soci onorari: tutti coloro che saranno proclamati tali dal Consiglio Direttivo per aver acquisito titoli di speciale benemerenza. Sono comunque soci onorari di diritto il Sindaco e l’Assessore alla cultura del comune di Capraia e Limite; i soci onorari sono dispensati dal versamento della quota associativa; 
  3. soci ordinari: tutti gli altri. 

E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. 

Tutti gli associati godono di eguali diritti. 

Art. 4) Per essere ammesso a socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con l’osservanza delle seguenti  modalità: 

– la domanda di ammissione deve contenere l’indicazione:

  1. nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, ovvero, in caso di persone giuridiche ed enti, tutti i dati  significativi del soggetto stesso; 
  2. dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali; 

Art. 5) L’ammissione a socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo; il Consiglio Direttivo si riserva il diritto di  accogliere o respingere la domanda di ammissione. In questo secondo caso la domanda deve essere respinta entro trenta giorni dalla data di presentazione senza esporre i motivi della decisione.  

Art. 6) I diritti dei soci consistono: 

  1. nel frequentare i locali dell’associazione e nel partecipare a tutte le manifestazioni indette  dall’associazione stessa; 
  2. di esprimere il voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi, per l’approvazione dei rendiconti consuntivi e dei bilanci preventivi e per la deliberazione su ogni altra materia di competenza dell’assemblea dei soci, garantendo l’effettività del rapporto associativo e la democraticità dell’associazione. Gli organi dirigenti dell’associazione devono essere eletti fra i soci. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito. 

Art. 7) I soci sono tenuti:

  1. al versamento della quota annuale, nella misura ed entro la scadenza stabilite dal Consiglio Direttivo; il mancato pagamento della quota annuale comporta la perdita della qualità di socio; 
  2. all’osservanza dello statuto, dell’eventuale regolamento interno e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Art. 8) I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

  1. quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, all’eventuale regolamento o alle deliberazioni prese dagli organi sociali; 
  2. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’associazione. 

Le espulsioni saranno decise dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno 1/10 degli associati;  l’Assemblea delibera con le maggioranze previste in sede ordinaria. 

L’associato espulso può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione di espulsione. I soci possono recedere dall’associazione presentando apposita dichiarazione al Presidente del Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetti immediati.  

I soci espulsi, cessati o receduti o gli eredi dei soci defunti non hanno alcun diritto di rivalere o pretendere verso  l’associazione a nessun titolo e per nessun motivo.

TITOLO III – PATRIMONIO SOCIALE 

Art. 9) Il patrimonio sociale è costituito: 

  1. dall’introito delle quote annuali; 
  2. dagli utili derivanti dall’attività svolta dall’associazione; 
  3. dal patrimonio immobiliare e mobiliare di proprietà dell’associazione; 
  4. dai contributi ed erogazioni; 
  5. da ogni altra entrata destinata ad incrementarlo.

Art. 10) Le somme versate per quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso. 

Le quote associative e i contributi versati a favore della associazione non sono trasmissibili ad alcun titolo neanche  per causa di morte; essi non sono rivalutabili. 

TITOLO IV – BILANCIO 

Art. 11) Il bilancio comprenderà l’esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato entro il mese di aprile successivo all’Assemblea per l’approvazione. 

Il bilancio dovrà rimanere depositato presso la sede dell’associazione per i quindici giorni anteriori all’Assemblea con facoltà per i soci di prenderne visione. Successivamente all’approvazione una copia del bilancio approvato dovrà rimanere depositato presso la sede sociale con facoltà per ogni socio di prenderne visione in ogni tempo.

L’associazione ha l’obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale previsto dal presente statuto.

TITOLO V – ASSEMBLEA 

Art. 12) Le Assemblee sono straordinarie e ordinarie. L’Assemblea ordinaria: 

  1. approva il bilancio; 
  2. fissa il numero dei componenti del Consiglio Direttivo e procede alla loro nomina; 
  3. delibera sulle responsabilità dei Consiglieri e dei Sindaci; 
  4. delibera su tutti i programmi relativi alle attività sociali; 
  5. delibera sulla espulsione degli associati. 

L’Assemblea può altresì adottare ogni altra deliberazione che non sia espressamente riservata al Consiglio Direttivo o che sia dallo stesso richiesta. 

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sull’approvazione e modifica del regolamento e sulle altre materie di cui al successivo art. 14, oltre che sullo scioglimento dell’associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio. 

L’ Assemblea ha luogo una volta l’anno, entro il giorno 30 aprile e quante altre volte il Consiglio lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto dal Collegio Sindacale o da almeno 1/5 dei soci. In questi ultimi casi l’Assemblea deve aver luogo entro dieci giorni dalla data della richiesta. L’Assemblea è convocata mediante invito scritto da inviare a ciascun associato almeno otto giorni prima dell’adunanza, anche via mail, social network o con qualunque mezzo che garantisca la tempestiva informazione agli associati. L’avviso deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora dell’adunanza e l’elenco degli argomenti da trattare. L’avviso di convocazione dovrà inoltre essere affisso per la durata di otto giorni presso la sede dell’associazione. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea da altri associati mediante delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione; ciascun associato può rappresentare in Assemblea solo altri associati, con un massimo di due. 

L’Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale purché nel territorio del comune di Capraia e Limite e dei comuni ad esso limitrofi. 

Art. 13) In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci. In  seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno, salvo quanto previsto ai successivi articoli 14 e 25. 

La seconda convocazione può aver luogo anche lo stesso giorno della prima purché almeno un’ora dopo. 

Art. 14) Per deliberare sulle modifiche dello statuto e dell’eventuale regolamento nonché per l’acquisto ed alienazione di beni immobili nonché per la stipula di ogni altro atto, contratto o assunzione di obbligazione che comporti un impegno finanziario superiore ad Euro 1.000,00  (mille e zero centesimi) occorrerà la presenza, in proprio o per delega, di almeno 3/5 (tre quinti) degli associati, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 

Art. 15) Per le votazioni si procederà per alzata di mano oppure a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta la  maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la votazione sarà rinnovata entro quindici giorni. 

Art. 16) Hanno diritto di voto nelle Assemblee i soci che risultino iscritti nel libro dei soci almeno da quattro mesi e  che abbiano interamente versato le quote sociali. Ogni socio ha diritto ad un solo voto. 

Gli amministratori non possono dar voto nell’approvazione del bilancio e nelle deliberazioni che riguardano la loro  responsabilità. 

Art. 17) L’Assemblea tanto ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente o se assente anche quest’ultimo da persona eletta dall’Assemblea; essa nomina tra gli intervenuti un Segretario per la redazione del verbale a meno che la deliberazione non sia verbalizzata da un notaio. 

Le deliberazioni dovranno risultare da verbale che deve rimanere agli atti dell’associazione presso la sede sociale  con facoltà per ogni socio di prenderne visione in ogni tempo.

TITOLO VI – CONSIGLIO DIRETTIVO 

Art. 18) Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 9 Consiglieri, eletti fra i soci iscritti da almeno quattro mesi, e che abbiano interamente versato le quote sociali. Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. 

Art. 19) Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente ed eventualmente un Amministratore e fissa i compiti e le responsabilità degli altri consiglieri in relazione alla attività associativa al fine di favorire il raggiungimento degli scopi dell’associazione. 

Art. 20) In caso di cessazione di uno o più membri del Consiglio Direttivo dalla loro carica gli altri consiglieri possono procedere alla nomina dei consiglieri venuti a mancare. La nomina per cooptazione dei consiglieri cessati dalla loro carica non potrà superare la metà dei componenti del Consiglio eletti dall’Assemblea; qualora pertanto il  numero dei consiglieri nominati dall’Assemblea e cessati dalla carica, venisse a superare la metà, dovrà essere convocata l’Assemblea per il rinnovo dell’intero Consiglio Direttivo.

Art. 21) Il Consiglio si riunisce almeno ogni sei mesi, e quando lo ritenga necessario il Presidente o ne facciano  domanda un terzo dei Consiglieri o un Sindaco. 

Le adunanze sono valide quando intervenga la metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente. 

Art. 22) Il Consiglio Direttivo deve: 

  1. – curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
  2. – redigere i bilanci;
  3. – compilare i programmi di attività da sottoporre all’Assemblea;
  4. – deliberare sulla stipula di tutti gli atti e contratti in genere inerenti all’attività sociale, tranne quelli per i quali è richiesta la deliberazione dell’Assemblea dei soci ai sensi dell’art. 14 del presente statuto e tranne ogni altro atto, contratto o obbligazione che comporti un impegno finanziario superiore a Euro 1.000,00 (mille e zero centesimi) in ordine ai quali la competenza a deliberare è riservata all’Assemblea ordinaria dei soci;
  5. – proporre all’Assemblea l’espulsione dei soci;
  6. – formulare, ove lo ritenga necessario, il regolamento interno da sottoporre all’Assemblea. Le eventuali modifiche  che si renderanno necessarie dovranno essere ugualmente sottoposte all’approvazione dell’Assemblea. 

Art. 23) Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale e rappresenta quindi l’associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o di impedimento tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente. 

TITOLO VII – COLLEGIO SINDACALE 

Art. 24) Il Collegio Sindacale sarà nominato solo ove ritenuto necessario dall’Assemblea. 

In caso di nomina si compone di tre membri effettivi ed un supplente, eletti dall’Assemblea. 

I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Nelle riunioni del Consiglio Direttivo essi non hanno voto  deliberativo. 

TITOLO VIII – SCIOGLIMENTO 

Art. 25) Per deliberare sullo scioglimento dell’associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio occorrerà il voto  favorevole, anche espresso per delega, di almeno i 4/5 (quattro quinti) degli associati. 

Art. 26) E’ vietato all’associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o  collaboratori, o di chiunque altro, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. 

In caso di scioglimento dell’associazione per qualunque causa il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità/utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. La devoluzione dovrà essere stabilita dall’Assemblea con le maggioranze sopra previste per la delibera di scioglimento, sentito l’organo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662 e successive eventuali  modificazioni. 

Art. 27) Per quanto non previsto e diversamente regolato dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge che regolano la materia. 

IL PRESIDENTE